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Acta Benedicti Pp. XVI 113
derare l'autentico bene delle persone, inscindibile dalla verità della loro si-
tuazione canonica. Sarebbe un bene fittizio, e una grave mancanza di giusti-
zia e di amore, spianare loro comunque la strada verso la ricezione dei sa-
cramenti, con il pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la verità
della propria condizione personale.
Circa la verità, nelle allocuzioni rivolte a codesto Tribunale Apostolico,
nel 2006 e nel 2007, ho ribadito la possibilità di raggiungere la verità sull'es-
senza del matrimonio e sulla realtà di ogni situazione personale che viene
sottoposta al giudizio del tribunale.11 Vorrei oggi sottolineare come sia la
giustizia, sia la carità, postulino l'amore alla verità e comportino essenzial-
mente la ricerca del vero. In particolare, la carità rende il riferimento alla
verità ancora più esigente. « Difendere la verità, proporla con umiltà e con-
vinzione e testimoniarla nella vita sono pertanto forme esigenti e insostitui-
bili di carità. Questa, infatti, "si compiace della verità" 12 ».13 « Solo nella verità
la carità risplende e può essere autenticamente vissuta [...]. Senza verità la
carità scivola nel sentimentalismo. L'amore diventa un guscio vuoto, da
riempire arbitrariamente. È il fatale rischio dell'amore in una cultura senza
verità. Esso è preda delle emozioni e delle opinioni contingenti dei soggetti,
una parola abusata e distorta, fino a significare il contrario ».14
Bisogna tener presente che un simile svuotamento può verificarsi non solo
nell'attività pratica del giudicare, ma anche nelle impostazioni teoriche, che
tanto influiscono poi sui giudizi concreti. Il problema si pone quando viene
più o meno oscurata la stessa essenza del matrimonio, radicata nella natura
dell'uomo e della donna, che consente di esprimere giudizi oggettivi sul sin-
golo matrimonio. In questo senso, la considerazione esistenziale, personali-
stica e relazionale dell'unione coniugale non può mai essere fatta a scapito
dell'indissolubilità, essenziale proprietà che nel matrimonio cristiano conse-
gue, con l'unità, una peculiare stabilità in ragione del sacramento.15 Non va,
altresı̀, dimenticato che il matrimonio gode del favore del diritto. Pertanto, in
caso di dubbio, esso si deve intendere valido fino a che non sia stato provato il
contrario.16 Altrimenti, si corre il grave rischio di rimanere senza un punto di
11 28 gennaio 2006, in AAS 98 [2006], pp. 135-138; e 27 gennaio 2007, in AAS 99 [2007],
pp. 86-91; come pure sulla verità nei processi matrimoniali (cfr. Instr. Dignitas connubii, artt. 65
§§ 1-2, 95 § 1, 167, 177, 178). 12 1 Cor 13, 6. 13 Enc. Caritas in veritate, n. 1. 14 Ibid., n. 3. 15 Cfr. CIC, can. 1056.